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Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

La legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha istituito il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, volto a favorire l’indipendenza economica e percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza in condizioni di particolare vulnerabilità e povertà.


Il reddito di libertà è erogato dall’Inps, previa richiesta ed entro il limite delle risorse

assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma. Consiste in un contributo, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi. È destinato alle donne – cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie purché in possesso di regolare permesso di soggiorno – vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia e prioritariamente le spese per l’autonomia abitativa e personale, nonché il percorso scolastico e formativo di eventuali figli e figlie minori.


È esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche; non è incompatibile con altri strumenti di sostegno, quali il Reddito di cittadinanza, né con altri sussidi economici a sostegno del reddito, quali Rem o Naspi, o con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e Province autonome e dagli Enti locali.


Per facilitare la presentazione telematica delle domande all’Inps, è stata predisposta una

specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza

redatta dalle interessate.




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