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Disabilità: novità per il congedo straordinario

Il decreto legislativo 105/2022 ha introdotto delle novità in materia di permessi e di congedo straordinario per l’assistenza alle persone riconosciute disabili in situazione di gravità (articolo 3, comma 3,della Legge 104/1992).

 

Con un messaggio del 22 novembre scorso, l’INPS fornisce indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario che dei permessi in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.

 

L’Istituto nel messaggio, pur ribadendo che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore o lavoratrice per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, chiarisce che è possibile autorizzare sia la fruizione del già menzionato congedo che la fruizione dei permessi a più lavoratori o lavoratrici per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

 

Potranno, quindi, essere accolte le domande di congedo straordinario relative a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione dei tre giorni di permesso mensili, o del prolungamento del congedo parentale, o delle ore di permesso alternative al prolungamento per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

 

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire dei tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.


L’INPS ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.


Infine, alla luce di questi chiarimenti, l’INPS stabilisce che le proprie strutture territoriali dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia  intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.





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