La legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha istituito il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, volto a favorire l’indipendenza economica e percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza in condizioni di particolare vulnerabilità e povertà.
Il reddito di libertà è erogato dall’Inps, previa richiesta ed entro il limite delle risorse
assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma. Consiste in un contributo, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi. È destinato alle donne – cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie purché in possesso di regolare permesso di soggiorno – vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia e prioritariamente le spese per l’autonomia abitativa e personale, nonché il percorso scolastico e formativo di eventuali figli e figlie minori.
È esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche; non è incompatibile con altri strumenti di sostegno, quali il Reddito di cittadinanza, né con altri sussidi economici a sostegno del reddito, quali Rem o Naspi, o con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e Province autonome e dagli Enti locali.
Per facilitare la presentazione telematica delle domande all’Inps, è stata predisposta una
specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza
redatta dalle interessate.
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